L’archivio e la documentazione sulle opere d’arte e i restauri

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Fig. 1 - Gregorio IX, Is qui ecclesiam suam (Laterano, 22 aprile 1230). ASC, Bollario I/11

di Cristina Roccaforte

L’Archivio del Sacro Convento di San Francesco nasce, inteso nel suo nucleo originario di scritti, con l’Ordine stesso e con i documenti prodotti e ricevuti proprio da Francesco e dai suoi primi compagni. L’attuale archivio inteso come luogo di conservazione appare invece qualche anno dopo la morte del Santo quando, dopo aver progettato e realizzato la costruzione del complesso santuariale per accoglierne le spoglie mortali, papa Gregorio IX, con il privilegio solenne Is qui ecclesiam suam (22 aprile 1230), stabilì che la Basilica e il Sacro Convento di San Francesco fossero considerati Caput et Mater per tutto l’Ordine1.

Rimarrà però deluso chi si aspetta di trovare in archivio la documentazione riguardante, ad esempio, i grandi cantieri pittorici delle origini, sui quali l’archivio purtroppo tace.

Nella prima fase della vita dell’archivio del Sacro Convento non fu probabilmente chiara la distinzione tra i documenti che riguardavano la vita dell’Ordine, quelli propri del Sacro Convento e quelli attinenti alla custodia della Basilica Patriarcale: per l’archivio della Basilica e del Sacro Convento potremmo però seguire una linea storico-istituzionale di “ininterrotta custodia” fino al periodo delle soppressioni napoleoniche e, soprattutto, di quelle successive, ad opera dello Stato Italiano. Dalla fine del Medioevo, riferimenti più puntuali alle commissioni di opere d’arte e ai relativi restauri si possono trovare in varie serie dell’archivio, come ad esempio quelle dei Consigli conventuali o delle Entrate e delle Uscite. L’11 dicembre 1860, dopo l’annessione dell’Umbria al Regno di Vittorio Emanuele II, il regio commissario generale straordinario Gioacchino Napoleone Pepoli decretava la soppressione e l’espulsione delle famiglie religiose; qualche giorno più tardi, i beni della soppressa corporazione dei Frati Minori Conventuali addetti al Santuario di San Francesco di Assisi furono trasferiti, in via nominale, alla Cassa Ecclesiastica2.

Successivamente, il Comune deliberò di provvedere all’osservanza delle condizioni stabilite dal Regio Decreto n. 573 del 21 aprile 1862, che stabiliva all’art. 1: “I libri e gli oggetti di belle arti, già appartenenti alle Case Religiose e Collegiate soppresse dell’Umbria, resteranno proprietà del Comune ove si trovano, purché esso Comune si obblighi a provvedere con locali adatti e con assegnamenti annuali, che quegli oggetti e libri sieno lodevolmente conservati e tenuti a pubblico benefizio”. L’atto di legislazione delegata del 7 luglio 1866 n. 30363. procedette quindi alla soppressione assoluta di tutte le corporazioni e congregazioni religiose, regolari e secolari. Salve alcune eccezioni, i beni furono devoluti al Demanio dello Stato, con l’obbligo di iscriverne la rendita a favore del Fondo per il Culto. Fra i beni non sottoposti a demaniazione e a conversione in rendita furono inclusi gli edifici sacri conservati al culto e i fabbricati dei Conventi soppressi che, in base agli artt. 20 e 21, furono concessi ai Comuni o alle Province con fini di utilità pubblica. L’art. 24 recita inoltre: "I libri e i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del Ministro dei culti, previ gli accordi col Ministro della Pubblica Istruzione […]". 

Nel frattempo il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Decreto 25 giugno 18694, dichiarava monumentali anche il Convento e il Santuario di San Francesco5: il 16 maggio 1872 venne stipulata una convenzione tra Fondo per il Culto, Ministero della Pubblica Istruzione e Comune di Assisi per la quale la proprietà del Convento e del Santuario venne riconosciuta e conservata allo Stato, mentre il Municipio si obbligò a provvedere all’ufficiatura del tempio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento dietro relativo compenso.

Tracce di questo passaggio, dal punto di vista della documentazione che riguarda la manutenzione del monumento, si possono naturalmente riscontrare presso l’Archivio Centrale dello Stato (in particolare consultando i Fondi del Ministero della Pubblica Istruzione) e presso i locali Archivi di Stato. In questo periodo, l’Archivio del Sacro Convento ha seguito vicende piuttosto complesse: nei primissimi anni del Novecento, esso fu addirittura trasportato altrove insieme alla Biblioteca, di cui fu purtroppo spesso considerato parte integrante6Ricollocato presso i locali del Sacro Convento solo nel 1981, l’Archivio è ora suddiviso in due Fondi: il Fondo già demaniato e il Fondo Conventuale, che raccoglie i documenti restati al Sacro Convento al momento della demaniazione e quelli prodotti o ricevuti successivamente; in quest’ultimo Fondo si rintracciano i pochi documenti che interessano i restauri, quasi tutti inviati alla comunità dei frati per conoscenza. Ai fondi della Basilica e del Sacro Convento, enti produttori tuttora esistenti, si sono aggiunti, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, quelli della neonata Custodia generale del Sacro Convento di Assisi, ente equiparato ad una Provincia religiosa. Nei Fondi gestiti dalla Custodia, soprattutto negli archivi di deposito, si trovano la maggior parte dei documenti utili a ricostruire le vicende conservative del monumento in quest’ultimo secolo: ci riferiamo soprattutto alla documentazione riguardante i rapporti con lo Stato italiano - in particolare  con l’Istituto Centrale del Restauro – e quelli della “Legge speciale per Assisi” del 1954

Due strumenti principali ci consentono di orientarci tra i Fondi dell’Archivio storico: l’inventario pubblicato nel 1991 a cura di Silvestro Nessi7e alcuni elenchi di consistenza per il Fondo Conventuale, consultabili in loco.

L’archivio partecipa inoltre, dal 2013, al grande progetto CeiAR di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi ecclesiastici, promosso dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI d’intesa con il MiBACT.

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[1] G. Zanotti, Assisi: la Biblioteca del Sacro Convento conventuale - comunale (sette secoli di storia), Assisi: Casa Editrice Francescana, 1990;

S. Nessi, Inventario e regesti dell’Archivio del Sacro Convento di Assisi, Padova: Centro Studi Antoniani, 1991;

C. Roccaforte, L’archivio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi: legislazione ed evidenze documentarie, in Cum tamquam veri. Gli archivi conventuali degli ordini maschili. Atti dei convegni di Spezzano (16 settembre 2005) e di Ravenna (30 settembre 2005), a cura di E. Angiolini, Modena: Mucchi editore, 2006 (Atti dei convegni del Centro Studi Interregionale Archivi Ecclesiastici, 10), pp. 85-103.

[2] Decreto Legislativo n. 205 dell’11 dicembre 1860 (cf. Di Mattia 1973: 372). 

[3] Decreto Legislativo in esecuzione della Legge 28 giugno 1866, n. 2987.

[4] G. Di Mattia, La Basilica di San Francesco in Assisi dal decreto Pepoli del 1860 all’art. 27 del Concordato del 1929. Appunti per uno studio storico-giuridico con Appendice di documenti, in Prospettive di storia umbra nell’età del Risorgimento. Atti dell’VIII Convegno di Studi Umbri. Gubbio-Perugia. 31 maggio – 4 giugno 1970, Perugia 1973, pp. 299-421. In applicazione dell’art. 33 della legge 7 luglio 1866 e dell’art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

[5] G. Astorri, Il problema dei monumenti nazionali, in “Aedon. Rivista di arti e diritto on line” 1 (1999): “Una volta che un complesso è stato dichiarato monumento nazionale sorge per il governo l’obbligo della sua conservazione, con spesa a carico del Fondo per il Culto, un obbligo che non si limita all’edificio, ma si estende anche a tutti gli elementi che vi sono annessi (adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d’arte, strumenti scientifici e simili). In base all’art. 75 del regolamento del 1867, tale obbligo comporta poi l’esclusione dalla vendita dei monumenti e dei chiostri monumentali determinati dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. Ne deriva una condizione diversa da quella degli altri beni culturali delle corporazioni soppresse, per i quali la legge prevedeva la possibilità della alienazione, con il solo vincolo per i direttori del demanio incaricati della vendita, in caso di alienazione di beni che contenessero monumenti, oggetti d’arte e simili, di porre tra le condizioni speciali quanto ritenessero necessario per la loro conservazione.”

[6] G. Zanotti Assisi: la Biblioteca del Sacro Convento conventuale - comunale (sette secoli di storia), Assisi: Casa Editrice Francescana, 1990.

[7] S. Nessi, Inventario e regesti dell’Archivio del Sacro Convento di Assisi, Padova: Centro Studi Antoniani, 1991.

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